Fatti

Il 6 maggio 2020, [A.], vicecaporedattore del quotidiano B., ha chiesto l'accesso al verbale della seduta del comitato della Cassa di previdenza dello Stato di Ginevra (di seguito: la Cassa) in cui sono state prese le decisioni di abbassare il tasso tecnico all'1,75% e di cambiare la tavola di mortalità. La Cassa ha rifiutato questa richiesta, invocando il segreto professionale previsto dall'art. 86 della legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

[A.] ha quindi adito il Preposto cantonale alla protezione dei dati e alla trasparenza del Cantone di Ginevra, che non è riuscito a risolvere la controversia mediante mediazione. [A.] ha successivamente ricorso contro il rifiuto della Cassa presso la Camera amministrativa della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, che ha respinto il suo ricorso.

[A.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale, che ha accolto il ricorso e annullato la sentenza della corte cantonale. Il Tribunale federale ha rinviato la causa alla corte cantonale affinché esamini se il verbale in questione sia pubblico, non pubblico o a porte chiuse, e se possa applicarsi un'altra eccezione ai sensi dell'art. 26 della legge ginevrina sull'informazione del pubblico, l'accesso ai documenti e la protezione dei dati personali (LIPAD).

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 86 LPP, che prevede un obbligo di mantenere il segreto, non costituisce una disposizione speciale ai sensi dell'art. 4 lett. a della legge federale sul principio di trasparenza nell'amministrazione (LTrans). Dall'entrata in vigore della LTrans, l'art. 86 LPP protegge solo le informazioni coperte dalle eccezioni previste agli artt. 7 e 8 LTrans, in…