Fatti
La causa riguarda la richiesta di Miriam [S.] di ottenere una rendita vedovile dopo il decesso del suo primo marito Vittorio [S.], con cui era stata divorziata. Miriam [S.] si era in seguito risposata con Luigi L., da cui aveva poi divorziato.
La Cassa cantonale di compensazione aveva respinto la richiesta di rendita vedovile, sostenendo che Miriam [S.] non aveva diritto a tale prestazione al momento del suo secondo matrimonio, essendo ancora in vita il primo marito. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva invece accolto il ricorso di Miriam [S.], riconoscendole il diritto alla rendita vedovile.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale cantonale.
Legge
La Corte federale ha accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale cantonale.
Secondo la Corte, l'art. 23 cpv. 3 LAVS e l'art. 46 cpv. 3 OAVS prevedono che il diritto alla rendita vedovile, estinto con il nuovo matrimonio della vedova, possa rinascere solo se tale diritto era già sorto prima del secondo matrimonio. Nel caso di Miriam [S.], poiché non aveva mai beneficiato di una rendita vedovile prima del suo secondo matrimonio, non poteva far valere tale diritto dopo lo scioglimento di quest'ultimo.
La Corte ha inoltre ritenuto che i principi giurisprudenziali stabiliti nel DTF 101 V 11 in materia di calcolo della rendita di vecchiaia per le donne divorziate…