Fatti

A. (nato nel 1978) è cittadino macedone e possiede un permesso di domicilio in Svizzera dal giugno 2001. Il 22 febbraio 1999 ha sposato la svizzera B., con la quale ha tre figli. Dal 31 ottobre 2012 la moglie e i figli vivono a V., Francia. A. lavora durante i giorni feriali a Basilea, dove dal 1° settembre 2016 ha affittato un monolocale.

L'Ufficio della migrazione di Basilea Città ha stabilito con decisione del 4 maggio 2016 che il permesso di domicilio di A. sia scaduto, eventualmente revocato, e lo ha espulso dalla Svizzera. A. ha presentato ricorso, respinto dal Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Basilea Città. Accogliendo parzialmente il ricorso, il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha tuttavia annullato la decisione.

A. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello e il mancato ritiro del suo permesso di domicilio.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Esso afferma che il mantenimento di un permesso di domicilio presuppone una minima presenza fisica in Svizzera, ma il legislatore non ha previsto il collegamento con il centro di vita o la residenza.

Secondo la legge, il permesso di domicilio scade con la cancellazione all'estero o…