Fatti

Il presente caso riguarda la questione di chi sia legittimato a presentare una denuncia penale per concorrenza sleale. Il Tribunale federale ha dovuto decidere se, oltre ai concorrenti direttamente interessati, anche altre persone i cui interessi economici siano lesi o minacciati siano legittimate a presentare la denuncia.

L'azione per concorrenza sleale presuppone, ai sensi dell'art. 13 LCSl, una denuncia penale. Sono legittimati in primo luogo i concorrenti che, a causa dell'atto contrario alla concorrenza, sono danneggiati o minacciati nella loro clientela, nel loro credito, nella loro reputazione professionale, nella loro attività commerciale o in altri interessi economici (art. 2 cpv. 1 LCSl).

Il Tribunale federale afferma che il diritto di azione non spetta a chiunque, ma solo ai concorrenti dell'imputato. Altre persone che si trovano al di fuori della concorrenza economica sono legittimate a presentare la denuncia solo se il loro interesse economico è direttamente danneggiato dalla concorrenza sleale, come può essere il caso dei clienti (art. 2 cpv. 2 LCSl).

Legge

Il Tribunale federale motiva la sua decisione affermando che, sebbene l'art. 2 cpv. 1 LCSl contenga una clausola generale secondo la quale anche la lesione o la minaccia di altri interessi economici legittima l'azione, questa è intesa a proteggere ulteriori interessi del concorrente, ma non gli interessi di terzi qualsiasi.

Sono quindi legittimati a presentare la denuncia solo i concorrenti i cui interessi economici protetti dal diritto sono direttamente lesi o minacciati dall'atto contrario alla concorrenza. Ciò vale in particolare per i casi in cui l'autore esplora o utilizza segreti di fabbricazione o aziendali del concorrente (art. 13 lett. f e g LCSl). Solo il titolare del segreto è in questo caso direttamente interessato e quindi legittimato a presentare la denuncia.

…