Fatti

G., nato nel 1934, beneficia di una pensione di vecchiaia della società X, pari a 99'612 franchi. È affiliato dal 1° gennaio 1992 alla Cassa cantonale vodese di compensazione come persona senza attività lucrativa. È divorziato dal 1998.

I suoi contributi sono stati inizialmente calcolati sulla base di un patrimonio determinante pari alla metà del patrimonio netto della coppia, ossia 296'500 franchi, aumentato della metà del reddito sotto forma di rendita, pari a 49'806 franchi. Il 10 maggio 1999, la cassa di compensazione ha emesso una decisione provvisoria con la quale ha modificato, a causa del divorzio dei coniugi, l'importo dei contributi dovuti dall'assicurato per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999. I contributi sono stati fissati sulla base dell'intero patrimonio (593'000 franchi) e del reddito sotto forma di rendita (99'612 franchi).

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che durante tutto il periodo del matrimonio - inclusi i mesi dell'anno civile precedenti la sua dissoluzione - i contributi dei coniugi devono essere fissati, ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, sulla base della metà del patrimonio e del reddito acquisito sotto forma di rendita della coppia. Dopo un cambiamento dello stato civile, una nuova procedura di determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS può essere avviata anche per le persone non attive.

Per quanto riguarda la deduzione dell'assegno di mantenimento versato all'ex-coniuge, il Tribunale federale ha…