Fatti

Il 2 aprile 2001, A. è stato ricoverato in via precauzionale presso la Clinica Psichiatrica Y. a causa di una crisi psicopatica acuta. Il Prefetto ha confermato il ricovero il 10 aprile 2001 e ha respinto la richiesta di dimissione di A. A. ha quindi presentato un ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo del Cantone di Lucerna, che è stato respinto il 26 aprile 2001. Con un appello al Tribunale Federale, A. ha richiesto il suo immediato rilascio.

Legge

Il Tribunale Federale ha respinto l'appello, sebbene abbia ritenuto che la normativa lucernese sulla procedura di privazione della libertà a scopo assistenziale fosse contraria al diritto federale. Le disposizioni lucernesi prevedono che, dopo un ricovero disposto in via precauzionale, una autorità amministrativa decida in primo luogo e solo successivamente un tribunale. Ciò contrasta con il diritto federale, che prevede un accesso rapido e diretto al giudice.

Tuttavia, questo vizio procedurale non ha portato all'accoglimento dell'appello e al rilascio di A., poiché il ricovero era stato nel frattempo confermato in una regolare procedura giudiziaria. Il Tribunale Federale non ha nemmeno riscontrato una violazione dell'obbligo di celerità ai sensi dell'art. 397f cpv. 1 CC,…