Fatti
Il caso riguarda un uomo nato nel 1974, che nel 1989 ha subito un trauma cranico in un incidente di sci e da allora è costretto su una sedia a rotelle. L'assicurazione invalidità (AI) ha assunto i costi per varie sedie a rotelle e ausili negli anni 1990, 1991 e 1994. Nel 2007, l'uomo ha richiesto un nuovo fornitura, a seguito della quale l'ufficio AI di Basilea-Campagna ha approvato nel marzo 2008 l'assunzione dei costi per una sedia a rotelle elettrica e un supporto di seduta ortopedico, ma ha respinto il finanziamento del sollevatore di seduta e della funzione di alzata, in quanto l'uomo non raggiungeva il reddito minimo richiesto di CHF 4'406 all'anno.
Contro questa decisione, l'uomo ha presentato ricorso al Tribunale Cantonale di Basilea-Campagna, che ha accolto il ricorso e obbligato l'ufficio AI ad assumere i costi per il sollevatore di seduta e la funzione di alzata. L'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Federale afferma che, secondo la giurisprudenza, per il diritto agli ausili da parte dell'assicurazione invalidità è richiesta una "attività lavorativa meritevole di essere mantenuta". La concretizzazione contenuta nelle circolari sull'erogazione di ausili da parte dell'assicurazione invalidità (KHMI), secondo la quale un'attività lavorativa viene riconosciuta solo se si raggiunge un reddito annuo di almeno il contributo minimo per i non occupati ai sensi della LAVS, non è in linea di principio da contestare.
Tuttavia, nel caso in questione, non è chiaro se la prestazione lavorativa dell'uomo…