Fatti
L'assicurata, nata nel 1940, soffre dalla nascita di una paralisi cerebrale congenita e di una grave perdita uditiva bilaterale. È costretta a usare l'ascensore. L'assicurata è membro dell'"Associazione mondiale degli artisti che dipingono con la bocca e i piedi", un'associazione costituita secondo il diritto del Liechtenstein con sede a Vaduz. Da questa riceve un onorario fisso di CHF 2'500.-- al mese e si impegna a cedere all'associazione i diritti d'autore di tutte le opere da lei create per lo sfruttamento commerciale.
La Cassa di compensazione del Cantone di Obvaldo ha respinto l'erogazione di una rendita, in quanto il grado d'invalidità è inferiore a un terzo. L'assicurata ha presentato un ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dalla Commissione cantonale di ricorso per le assicurazioni sociali di Obvaldo. Successivamente, l'assicurata ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'erogazione di una rendita d'invalidità.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il reddito percepito dall'assicurata presso l'"Associazione mondiale degli artisti che dipingono con la bocca e i piedi" deve essere qualificato come reddito da attività lucrativa ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAINF. Anche l'esigibilità dell'attività di ricamatrice a piedi è stata confermata, in quanto questo impiego riveste un alto valore non solo materiale, ma anche personale per l'assicurata ed è positivamente apprezzato dalla collettività.
Inoltre, il Tribunale federale ha affermato che il mercato del lavoro complessivamente…