Fatti

La costruzione dell'autostrada N3 richiedeva la costruzione di un ponte di servizio sul canale Escher, che doveva essere realizzato dal consorzio K.-S. Nel maggio 1977, il consorzio affidò la costruzione del ponteggio per il campo centrale del ponte all'azienda X. Il 4 luglio 1977, le parti ispezionarono il ponteggio, durante la quale un rappresentante della direzione dei lavori segnalò vari difetti. Il 29 luglio 1977, il consorzio iniziò il getto di calcestruzzo, quando il ponteggio crollò causando danni materiali considerevoli.

Nel novembre 1982, il consorzio K.-S. intentò una causa contro l'azienda X. per il risarcimento dei danni. Il tribunale distrettuale respinse la domanda per prescrizione, decisione confermata dalla corte d'appello. Le attrici hanno quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha concluso che il contratto tra le parti rientra nel diritto dell'appalto e non nel diritto del mandato. Le richieste del committente per vizi dell'opera accettata prescrivono di norma entro un anno dalla consegna dell'opera.

Il ponteggio è stato ispezionato dalle parti il 4 luglio 1977 ed è stato considerato ultimato. Le attrici hanno iniziato il getto di calcestruzzo il 29 luglio 1977, per cui il ponteggio è stato considerato consegnato. Pertanto, il termine di prescrizione di un anno è iniziato a…