Fatti

Il Cantone di Zurigo, la Società Medica del Cantone di Zurigo (AGZ) e Helsana Assicurazioni SA hanno concluso il 8/9 febbraio 2001 un contratto quadro sull'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i richiedenti asilo, le persone ammesse provvisoriamente e i bisognosi di protezione senza permesso di soggiorno, che sono sostenuti in tutto o in parte dalle autorità di assistenza competenti. Questo contratto quadro prevede una scelta limitata del fornitore di prestazioni e il rimborso dei costi secondo il sistema del tiers payant.

Il dott. med. [M.], che non figurava nell'elenco dei medici di base per i richiedenti asilo, ha curato dal 25 luglio al 15 agosto 2001 il richiedente asilo K., assicurato mediante il contratto quadro dal 1° aprile al 31 agosto 2001. Quando il dott. med. [M.] ha richiesto a Helsana il rimborso delle prestazioni fornite con fattura del 4 ottobre 2001, Helsana ha rifiutato la copertura dei costi.

Legge

Il Tribunale federale ritiene legittima la limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni prevista nel contratto quadro. Questa limitazione si basa sull'art. 41 cpv. 4 LaMal e sull'art. 26 cpv. 4 OAsi 2.

Il Tribunale federale afferma che l'assistenza sociale o l'aiuto sociale non devono garantire lo stesso livello di prestazioni che le persone indipendenti dall'assistenza sociale potrebbero permettersi con i propri mezzi. Pertanto, la comunità responsabile dell'assistenza sociale può esigere dal beneficiario…