Fatti

Franz Günthner vendette il 2 luglio 1971 alla Juventus AG un immobile a Zurigo-Aussersihl per 880.000 CHF. Il prezzo di acquisto doveva essere pagato in parte in contanti (400.000 CHF) e in parte mediante una lettera di pegno di primo rango a favore del venditore (480.000 CHF). Nel contratto, tuttavia, non è stato menzionato che sull'immobile gravavano già cinque lettere di pegno di primo, secondo, terzo, quarto e quinto rango per un importo totale di 385.000 CHF.

La Juventus AG ha quindi citato in giudizio Günthner per ottenere la dichiarazione che essa potesse acquisire l'immobile senza i gravami ipotecari esistenti e che Günthner fosse obbligato a estinguere tali lettere di pegno e a farle cancellare. Il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo ha accolto la domanda.

Günthner ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale di commercio, ma il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata.

Legge

Il Tribunale federale ha motivato che, secondo la normativa legale, in caso di alienazione di un immobile gravato da diritti di pegno, il pegno e il debitore continuano a sussistere invariati, a meno che non sia diversamente concordato. Nel caso di specie, dalla clausola contrattuale sul prezzo di acquisto e sulla sua estinzione risulta chiaramente che l'acquirente doveva acquisire…