Fatti
A. - Con un accordo scritto del 29 marzo 1983, il ricorrente I. si impegnò a pagare al convenuto F. 30.000 franchi se F. gli avesse mediato l'acquisto di un immobile a Zurigo. Il 30 marzo 1983, F. si fece promettere dal venditore V. una provvigione di mediazione di 40.000 franchi. Il 5 aprile 1983 fu stipulato il contratto di compravendita tra I. e V. V. pagò a F. i 40.000 franchi, mentre I. rifiutò il pagamento della provvigione a F.
B. - F. intentò un'azione contro I. per il pagamento dei 30.000 franchi e ottenne un'esecuzione provvisoria. I. intentò senza successo un'azione per il rigetto della pretesa. Contro la sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Lucerna, che aveva confermato la decisione di primo grado, I. ha interposto ricorso al Tribunale federale.
Legge
1. Il Tribunale federale constata che in questo caso la doppia mediazione è ammissibile, in quanto il convenuto F. si è limitato a segnalare ad entrambe le parti la possibilità di concludere un contratto, senza svolgere ulteriori attività essenziali per l'acquirente o il venditore. L'accordo del 29 marzo 1983 non conteneva alcuna contraddizione con la doppia mediazione, e il ricorrente I., in quanto esperto operatore immobiliare, doveva aspettarsi che F. volesse agire anche per il venditore.
2. L'obbligo del mediatore di informare il mandante sulla sua doppia posizione sussiste solo nei casi in cui la liceità della doppia mediazione è dubbia.
3. a) Il Tribunale federale constata che l'art. 417 CO è una norma imperativa e che non è possibile rinunciare alla riduzione di una provvigione di mediazione sproporzionatamente elevata. Decisiva è la somma di tutte le provvigioni di mediazione che il doppio mediatore riceve, e non i singoli importi in rapporto al prezzo di acquisto.
b) Il Tribunale federale ritiene che la…