Fatti
Il 1° marzo 1997 l'attore [A.] si recò presso l'azienda agricola del convenuto [B.] per ispezionare un vitello. In tale occasione, [B.] indusse [A.] ad assisterlo nel riposizionare un tronco pesante. Durante questa attività, [A.] cadde da una scala e riportò gravi lesioni. [A.] ha quindi presentato una denuncia contro [B.] per ottenere il risarcimento dei danni e un'indennità. I tribunali di primo grado hanno respinto la denuncia, non ravvisando né una responsabilità contrattuale né extracontrattuale del convenuto. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza e rinviato il caso al tribunale di primo grado per un nuovo esame.Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la regola di cui all'art. 422 cpv. 1 CO in materia di responsabilità del committente può essere applicata per analogia ai rapporti di cortesia privi di volontà di vincolo giuridico. Di conseguenza, al ricorrente deve essere accordato un risarcimento danni a discrezione del giudice, qualora si sia concretizzato il rischio inerente all'attività pericolosa. A tal fine, devono essere considerati tutti i rilevanti elementi del singolo caso, come il tipo di interessi in gioco, il rapporto tra i valori da tutelare con l'attività e il rischio riconoscibile, un eventuale potenziale di…