Fatti

K. (nato nel 1951) ha lavorato fino alla fine del 2000 presso la Z. AG ed era assicurato presso il loro fondo pensionistico. Dal 1° gennaio 2001 è passato alla società Y. AG (oggi: X. AG) e quindi al relativo fondo pensionistico. Il 1° febbraio 2011 K. è andato in pensione anticipatamente. Il fondo pensionistico della X. AG gli ha comunicato che, oltre a una rendita di vecchiaia di CHF 3'739, avrebbe ricevuto una rendita supplementare di CHF 1'000 al mese fino al compimento dei 65 anni.

K. ha presentato un ricorso presso il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città con l'obiettivo di ottenere una rendita supplementare più elevata di CHF 1'500 al mese. Il tribunale cantonale gli ha accordato una rendita supplementare aumentata di CHF 500 per cinque anni.

Il fondo pensionistico della X. AG ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il rigetto della domanda.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la controversa rendita supplementare appartiene alla previdenza più ampia e che sia l'esistenza che l'importo erano stati garantiti in modo qualificato. In linea di principio, gli istituti di previdenza possono erogare solo prestazioni finanziabili con il capitale disponibile. In caso di sottocopertura, sono obbligati ad adottare misure di risanamento.

Il Tribunale federale conclude…