Fatti

Il 11 dicembre 2018 la B. AG, un'azienda del settore software/IT con 70 dipendenti, ha presentato una richiesta di moratoria concordataria. Il Tribunale regionale di Berna-Mittelland ha concesso il 13 dicembre 2018 una moratoria provvisoria di due mesi e ha nominato C. come amministratore provvisorio.

Il 19 dicembre 2018 l'amministratore ha chiesto che il debitore concordatario fosse autorizzato a vendere il 100% delle azioni della sua nuova società controllata B. [Switzerland AG] alla E. AG per 1,3 milioni di franchi. Il Tribunale concordatario ha approvato questa richiesta.

Il 29 gennaio 2019 il Tribunale concordatario ha prorogato la moratoria provvisoria di altri due mesi. Il 2 aprile 2019 ha concesso la moratoria concordataria definitiva per sei mesi.

La A. AG, in qualità di creditrice, ha presentato ricorso contro la moratoria definitiva. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha revocato la moratoria definitiva e ha aperto il fallimento della B. AG il 16 settembre 2019.

La A. AG ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale. Ha chiesto che il fallimento fosse stato aperto già il 13 dicembre 2018 e che le decisioni del Tribunale concordatario del 13 dicembre 2018, 19 dicembre 2018 e 29 gennaio 2019 fossero dichiarate nulle.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Ha affermato che l'autorizzazione della moratoria provvisoria da parte del Tribunale concordatario non è impugnabile. Sebbene in casi eccezionali le decisioni errate possano essere considerate nulle se il vizio è particolarmente grave e la certezza del diritto non è seriamente compromessa, nel caso di specie il Tribunale federale non ha riscontrato indizi di un vizio così grave e evidente.

Il Tribunale federale ha sottolineato che il Tribunale concordatario ha un margine di discrezionalità nell'autorizzare la moratoria provvisoria. Deve solo verificare se fin dall'inizio…