Fatti

[G.] e la signora P. sono divorziati dal 1979 e hanno figli, tra cui Suzanne nata il 22 dicembre 1967, affidata alla madre. La sentenza di divorzio prevedeva un contributo di mantenimento oltre la maggiore età e fino a 25 anni al massimo, se ne sussistevano le condizioni. [G.] ha cessato di versare il contributo a partire dal 1° novembre 1988.

Suzanne [G.] ha presentato una richiesta per il pagamento di un contributo mensile fino al termine dei suoi studi di diritto o di bibliotecaria. Il 22 febbraio 1990, il Tribunale di primo grado ha condannato il padre a pagare un contributo mensile di 1'000 franchi a decorrere dal 1° gennaio 1990, nonché una provvisione ad litem di 3'000 franchi. [G.] ha presentato un appello presso la Corte di giustizia, che ha confermato la decisione.

[G.] ha presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui era ricevibile.

Legge

Secondo l'art. 277 cpv. 2 CC, se il figlio non ha concluso la sua formazione al raggiungimento della maggiore età, i genitori devono, nella misura in cui le circostanze lo consentono, continuare a provvedere al suo mantenimento fino al termine di tale formazione, purché essa sia completata entro i tempi normali.

Il giudice deve esaminare tutte le circostanze, in particolare i rapporti personali tra i genitori e il figlio. Può…