Fatti
N. era membro del consiglio di amministrazione della società O. AG, una società del Liechtenstein, che fallì nel 1990. Tra i creditori danneggiati c'erano anche A. e altri (i ricorrenti), che avevano investito denaro presso la Banca P. Ltd. a Kingstown (Saint Vincent e Grenadine). N. aveva messo al sicuro in tempo i suoi stessi fondi presso la Banca P. Ltd., mentre i ricorrenti non potevano più far valere i loro crediti. I ricorrenti hanno citato in giudizio N. per sequestro conservativo.
Il Tribunale distrettuale di Sargans e il Tribunale cantonale di San Gallo hanno respinto la domanda. I ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che si applica il diritto del Liechtenstein. Sebbene i ricorrenti abbiano sostenuto che dovesse applicarsi il diritto tedesco, in quanto il luogo dell'evento dannoso si trovava in Germania, dove si trovavano i loro beni, il Tribunale federale ha respinto tale argomento.
Ai sensi dell'art. 133, comma 2, LDIP, in assenza di scelta del diritto applicabile e di diverso domicilio del danneggiante e del danneggiato, è determinante solo il diritto del luogo dell'evento dannoso, se il danneggiante doveva prevedere il verificarsi dell'evento in tale Stato. Il Tribunale federale ha…