Fatti
D., nato il 27 gennaio 1997, è cittadino olandese e vive con i suoi genitori in Svizzera dal 1° agosto 2004. Nel novembre 2004 si è rivolto all'assicurazione invalidità (AI) per ottenere prestazioni (misure mediche) a causa di un'epilessia congenita (difetto congenito n. 387). L'ufficio AI di Sciaffusa ha respinto la richiesta. Il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa ha accolto il ricorso di D. e ha obbligato l'ufficio AI a concedergli misure mediche per il trattamento del difetto congenito n. 387. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale.
Legge
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), i familiari di un lavoratore dipendente rientrano nell'ambito di applicazione personale del regolamento (CEE) n. 1408/71, anche se non sono essi stessi occupati. Non è rilevante se si tratti di diritti propri o derivati. La distinzione tra diritti propri e derivati non vale per le prestazioni familiari ai sensi del regolamento.
Le misure mediche per il trattamento di un difetto congenito devono essere qualificate come prestazioni in caso di malattia ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) del regolamento n. 1408/71. Poiché il ricorrente, in quanto…