Fatti
Le parti si sono sposate nel 1967 e sono state legalmente divorziate nel 1998. Al momento del divorzio, il ricorrente era parzialmente invalido e percepiva una rendita di invalidità dalla previdenza professionale. Il tribunale cantonale ha ordinato alla cassa pensioni del ricorrente di trasferire CHF 42'000 dal suo avere di uscita su un conto di libero passaggio della convenuta, al fine di assegnarle un adeguato indennizzo ai sensi dell'art. 124 CC.
Il ricorrente ha interposto appello contro tale disposizione e ha chiesto di essere completamente esonerato dalla compensazione previdenziale. Il Tribunale federale ha respinto l'appello.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che in caso di invalidità parziale di un coniuge è dovuto esclusivamente un adeguato indennizzo ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC, poiché una ripartizione dell'avere di uscita ai sensi dell'art. 122 CC non è tecnicamente possibile. La determinazione dell'adeguato indennizzo deve avvenire tenendo conto dell'intera situazione economica e delle esigenze previdenziali delle parti.
Il tribunale può accordare l'indennizzo sotto forma di prestazione in capitale o di rendita. Nel caso in esame, il tribunale cantonale ha disposto che una parte dell'avere di uscita ancora disponibile presso il ricorrente venga trasferita su un conto di libero passaggio della convenuta, il che è ammissibile ai sensi dell'art. 22b LPP.
Il Tribunale federale ha rilevato che questa forma di…