Fatti

Il signor B., nato nel 1967, era impiegato come assistente e addetto alle pulizie dal 1994 ed era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA). Dopo due infortuni nel 1996 e 1998, a partire dal 2002 la SUVA gli aveva riconosciuto una rendita d'invalidità al 100% e un'indennità per menomazione dell'integrità fisica al 35%. Nel 2007, la SUVA ha avviato una revisione e ha sospeso le prestazioni con effetto retroattivo dal giugno 2004, in quanto non sussistevano più conseguenze dell'infortunio. L'assicurato ha presentato opposizione contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che, nel determinare il momento per la revoca in via di revisione della rendita, ci si deve basare sulla data della decisione, se è accertato che a tale data erano materialmente soddisfatte le condizioni per la revisione. Altrimenti, l'assicurato avrebbe potuto determinare autonomamente il momento della revisione attraverso l'opposizione, il che impedirebbe il rispetto del principio di uguaglianza giuridica. Pertanto, la revoca della rendita deve essere fissata al 1° giugno 2009.

Per quanto riguarda i…