Fatti
Il ricorrente X. entrò al servizio di un predecessore giuridico della società [Y. AG] il 1° marzo 1983. Nel dicembre 1999, la [Y. AG] concluse con le parti sociali un contratto collettivo di lavoro, incluso un piano sociale. Il 22 settembre 2002, alla [Y. AG] fu concesso il differimento provvisorio del concordato. L'amministratore ha comunicato ai dipendenti che non sarebbe subentrato nei rapporti di lavoro e nei piani sociali eventualmente esistenti. Con lettera del 30 dicembre 2002, la Y. AG "in via precauzionale" ha licenziato il rapporto di lavoro con il ricorrente con effetto al 30 aprile 2003. Il ricorrente ha fatto opposizione al licenziamento, ma le parti non si sono accordate per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Dopo la pubblicazione dell'invito ai creditori, il ricorrente ha presentato il 13 febbraio 2003 anche richieste di credito derivanti dal piano sociale. Il 6 novembre 2003, il presidente del tribunale competente ha confermato il concordato con cessione dei beni concluso dalla [Y. AG] con i suoi creditori. Nella decisione di collocazione del novembre 2006, sono stati riconosciuti i crediti del ricorrente derivanti dal rapporto di lavoro nella prima classe per un importo di CHF 35'222.10.
Con azione del 11 maggio 2007 e integrazione del 7 settembre 2007, il ricorrente ha chiesto al tribunale del circondario Z. nella liquidazione del concordato della [Y. AG] il riconoscimento di CHF 54'899.10, in subordine di CHF 40'297.10 lordi nella 1a classe. La domanda è stata respinta dal presidente del tribunale e dal Tribunale superiore del Cantone di Berna.
Legge
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso del ricorrente. Constata che la collocazione di richieste derivanti da un rapporto di lavoro…