Fatti

Alfred Locher, titolare della ditta individuale A. Locher Maschinen e successivamente della Maloc A. Locher SA, il 10 gennaio 1975 stipulò un contratto di vendita esclusiva con la società in nome collettivo italiana Sicar s.n.c., Officine Meccaniche e Fonderie. In esso, Sicar trasferì a Locher la rappresentanza generale e il diritto di vendita esclusiva dei suoi prodotti in diversi paesi del blocco orientale. Il contratto aveva una durata di due anni con rinnovo automatico, se non fosse stato disdetto sei mesi prima della scadenza.

Locher e la sua società successiva Maloc A. Locher SA in seguito hanno fatto causa per accertare che il contratto fosse ancora valido. Hanno sostenuto che la clausola di disdetta al punto 7 del contratto fosse parzialmente nulla e che il contratto dovesse essere integrato secondo la presunta volontà delle parti.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto stabilito che, secondo la sua giurisprudenza, la nullità parziale di una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 CO può riguardare anche punti essenziali del contratto. Tuttavia, il Tribunale di commercio lo aveva negato, sostenendo che in caso di nullità della clausola di disdetta, la lacuna dovesse essere colmata dal diritto dispositivo di legge.

Il Tribunale federale ha avuto un'opinione diversa e ha esaminato quale durata contrattuale le…