Fatti

La Confederazione Svizzera (convenuta, ricorrente) è stata citata in giudizio dalla X. GmbH (attrice, controparte del ricorso) per omissione e risarcimento danni per oltre 62 milioni di franchi. L'attrice ha sostenuto che l'esercizio del sistema di rilevamento LSVA da parte della Confederazione violi i suoi diritti di brevetto.

Il Tribunale federale dei brevetti si è dichiarato competente a decidere sia sulla domanda di omissione che sulla domanda di risarcimento danni. La ricorrente ha contestato la competenza materiale del Tribunale federale dei brevetti.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il Tribunale federale dei brevetti è competente per la domanda di omissione, ma non per la domanda di risarcimento danni.

Per la domanda di risarcimento danni si applica il diritto pubblico della responsabilità della Confederazione, non il diritto privato. Poiché l'esercizio del sistema di rilevamento LSVA rappresenta un compito sovrano, la ricorrente non è soggetta al regime di responsabilità di diritto privato, ma alla responsabilità di diritto pubblico. Di conseguenza, il Tribunale federale dei brevetti non è competente per la valutazione della domanda di risarcimento danni.

Tuttavia, il Tribunale federale dei brevetti è competente per la valutazione della domanda di omissione in base all'art. 26 cpv. 1 lett. a LBI. Anche se la…