Fatti
[H.], nata nel 1935 e residente nel Cantone di Turgovia, era assicurata presso l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali. Dopo due incidenti nel 1991 e 1995, la SUVA ha respinto con decisione del 13 settembre 1996 il suo obbligo di prestazioni per i disturbi alla spalla destra. L'opposizione presentata dalla SWICA Organizzazione sanitaria, Winterthur, in qualità di assicuratore malattie di [H.], è stata respinta dalla SUVA con decisione del 23 dicembre 1996.
La SWICA ha quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia. La SUVA ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale di questo tribunale, in quanto a suo avviso era competente il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo.
Legge
Il Tribunale federale spiega nella sua motivazione che, ai sensi dell'articolo 107 capoverso 2 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), per la valutazione dei ricorsi contro le decisioni di opposizione è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui l'interessato ha il suo domicilio. In questo caso, l'assicurato stesso, per le cui prestazioni assicurative si tratta o la cui qualità di assicurato è controversa, è da intendersi come "interessato" ai sensi di questa disposizione.
Un'estensione del criterio di collegamento ad altri partecipanti, come l'assicuratore malattie ricorrente, non corrisponde…