Fatti
Nel 1987, A. F.-G., C. G. e E. G. incaricarono l'avvocato Dr. X. di tutelare i loro interessi in una controversia ereditaria riguardante l'eredità del loro padre. Nel maggio 1988 revocarono il mandato. Il Dr. X. richiese quindi un onorario di Fr. 62'000.-- oltre al rimborso delle spese vive, mentre i mandanti riconobbero e pagarono solo Fr. 18'750.-- oltre alle spese vive. Con atto di citazione del 17 gennaio 1989, il Dr. X. fece valere i Fr. 43'250.-- non pagati dai mandanti, oltre agli interessi.
Il Tribunale distrettuale di Unterrheintal accolse la richiesta per un importo di Fr. 15'000.-- oltre agli interessi con sentenza del 12 luglio 1989. Tuttavia, in seguito all'appello del ricorrente e al controrappello dei convenuti, il Tribunale Cantonale di San Gallo respinse integralmente la domanda il 26 aprile 1990. Il ricorrente ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale Cantonale, che è stato respinto dal Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Cantonale ha qualificato i rapporti giuridici delle parti come mandato a titolo oneroso e ha determinato il compenso dovuto all'avvocato ai sensi dell'art. 394 cpv. 3 CO, poiché in mancanza di un accordo sull'onorario, le prestazioni dell'avvocato, che non sono state rese in un procedimento giudiziario, devono essere remunerate non in base al diritto cantonale sulle tariffe forensi, ma ai sensi dell'art. 394 cpv. 3 CO.
Il Tribunale Federale esamina se l'onorario accordato dal Tribunale Cantonale per gli sforzi extragiudiziali dell'avvocato sia conforme al diritto federale. Constata che il Tribunale Cantonale ha fissato l'onorario secondo i principi generali, secondo i quali il compenso deve corrispondere alle prestazioni rese e essere oggettivamente adeguato. Il Tribunale Cantonale ha accertato un impegno oggettivamente giustificato del ricorrente di 93 ore lavorative e ha ritenuto un onorario orario di Fr. 200.-- come adeguato, il…