Fatti
La ricorrente lamenta la mancata audizione delle sue figlie di sette e nove anni nel procedimento di divorzio e sostiene la violazione dell'art. 144 cpv. 2 CC e dell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Il Tribunale superiore aveva respinto l'audizione dei minori, ritenendo che i bambini si trovassero in un conflitto di lealtà e che l'audizione sarebbe stata per loro un onere.
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 144 cpv. 2 CC, i minori devono in linea di principio essere ascoltati non appena abbiano compiuto i sei anni, a meno che la loro età o altri motivi importanti non lo impediscano. Il Tribunale superiore ha violato questa disposizione rifiutando l'audizione dei bambini di sette e nove anni senza la presenza di tali motivi di eccezione.
Sebbene i bambini possano trovarsi in situazioni di divorzio in un conflitto di lealtà, il che può rappresentare un onere, ciò non deve portare a eludere sistematicamente l'audizione. Solo se vi è il timore di un pregiudizio effettivo alla salute fisica o psichica del minore, si può eccezionalmente rinunciare…