Fatti

Nel novembre 1978, la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha omologato il concordato per abbandono di attivi della Banca Y., società in accomandita. La società in liquidazione concordataria ha citato in giudizio X. S.A., organo di revisione della banca, per il risarcimento dei danni subiti dai creditori a causa del fallimento della banca.

Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso in riforma da parte di X. S.A. contro la sentenza della Corte di giustizia che aveva annullato il giudizio di primo grado e rinviato la causa per l'istruzione e la decisione nel merito.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che i creditori di una banca possano agire per responsabilità extracontrattuale contro gli organi di revisione che non avessero adempiuto ai loro doveri legali, poiché tali disposizioni mirano a proteggere i creditori.

Il Tribunale federale ha tuttavia escluso la possibilità per i creditori di agire su base…