Fatti
Il signor [A.], nato nel 1959, si è cancellato dall'ufficio di collocamento il 1° luglio 2021 e ha richiesto alla Cassa di compensazione del Cantone di Appenzello Esterno l'erogazione di prestazioni di transizione per i lavoratori anziani disoccupati. La Cassa di compensazione ha negato il diritto, in quanto la durata minima di assicurazione di 20 anni in Svizzera non era stata raggiunta. Il Tribunale superiore del Cantone di Appenzello Esterno ha respinto il reclamo presentato contro tale decisione.
Il signor [A.] ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. La questione controversa era se la giurisdizione inferiore avesse violato il diritto federale negando il diritto alle prestazioni di transizione.
Legge
Il Tribunale federale ha qualificato le prestazioni di transizione ai sensi della legge federale sulle prestazioni di transizione per i lavoratori anziani disoccupati (ÜLG) come prestazioni di prepensionamento ai sensi dell'art. 1, lett. x del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A sostegno di ciò, sono state addotte in particolare i seguenti motivi:
- Le prestazioni di transizione servono a garantire la sicurezza sociale dei lavoratori anziani esclusi dal mercato del lavoro fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS e hanno carattere assistenziale.
- Esse si distinguono dalle prestazioni di disoccupazione, in quanto non mirano a coprire il periodo fino al reintegro nel mercato del lavoro, bensì fino al pensionamento.
- I requisiti di ammissibilità e i criteri di calcolo…