Fatti

X., nato nel 1955, e sua moglie signora X., nata nel 1956, si sono sposati nel 1978 in regime di separazione dei beni. Hanno avuto quattro figli insieme e si sono separati nel marzo 1997. Con sentenza del 5 aprile 2005, il Tribunale civile del distretto della Côte ha, tra l'altro, pronunciato il loro divorzio, attribuito l'autorità genitoriale e l'affidamento dei figli minori alla madre, fissato il diritto di visita del padre e condannato quest'ultimo a contribuire al mantenimento dei figli e della moglie.

Con sentenza del 12 aprile 2006, la Camera di ricorso del Tribunale cantonale del Canton Vaud ha parzialmente accolto il ricorso del marito. Il Tribunale federale ha successivamente respinto il ricorso di diritto pubblico del marito nella misura in cui era ricevibile e ha parzialmente accolto il suo ricorso in riforma, annullando la sentenza cantonale sulla questione dell'indennità per lacuna previdenziale della moglie.

Il marito chiede la revisione di queste due sentenze del Tribunale federale, concludendo per la loro annullazione e affinché il Tribunale federale si pronunci nuovamente sui ricorsi iniziali.

Legge

Secondo la giurisprudenza, quando il Tribunale federale respinge o dichiara irricevibile un ricorso, la decisione cantonale impugnata rimane in vigore ed è soggetta a revisione cantonale per i motivi che incidono sullo stato di fatto da essa constatato. Possono giustificare una revisione solo i fatti verificatisi fino al momento in cui, nel procedimento principale, le allegazioni di fatto erano ancora ammissibili, ma che non erano noti al richiedente nonostante la sua diligenza e sono…