Fatti
Il 12 novembre 1976, il Consiglio di Stato del Canton Vaud ha emanato un decreto che stabilisce un contratto-tipo di viticoltura per i distretti di Aubonne, Morges, Nyon e Rolle. L'articolo 16 di tale contratto prevedeva tre varianti per il pagamento dei contributi sociali da parte del vignaiolo a cottimo e del suo datore di lavoro.
A partire dal 1984, la Cassa cantonale di compensazione vodese ha modificato la sua prassi, assimilando i vignaioli a cottimo agli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi. Il vignaiolo a cottimo R.-A. B. ha contestato questa decisione davanti al Tribunale delle assicurazioni del Canton Vaud, che ha accolto il suo ricorso.
La Cassa cantonale di compensazione vodese ha quindi interposto ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che il vignaiolo a cottimo svolga un'attività dipendente e che il suo datore di lavoro, che ha uno stabilimento stabile in Svizzera, sia tenuto a pagare i contributi AVS/AI/APG/AC/AF.
Pertanto, la procedura di fissazione dei contributi di un lavoratore autonomo non è applicabile al vignaiolo a cottimo. Inoltre, la lettera a) della seconda variante dell'articolo 16 del…