Fatti

Il caso riguarda la questione se il ritiro unilaterale di una domanda di iscrizione nel registro fondiario sia ammissibile fino alla sua esecuzione nel registro principale. L'istanza precedente, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, ha risposto affermativamente a questa domanda, in conformità con la prassi pluriennale e costante delle autorità federali e del Tribunale federale. Tuttavia, il Tribunale federale modifica ora la sua giurisprudenza e giunge alla conclusione che il precedente proprietario alienante non dovrebbe più godere di tutela giuridica se desidera ritirare unilateralmente la domanda di disposizione reale presentata prima della registrazione nel registro principale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la domanda di iscrizione nel registro fondiario deve essere intesa come una dichiarazione di volontà del proprietario, che induce il conservatore del registro fondiario ad effettuare le modifiche necessarie nel registro fondiario. Con l'iscrizione nel giornale, l'alienante ha rinunciato o limitato il suo status di proprietario in vista dell'adempimento del suo obbligo di prestazione. Pertanto, dopo l'iscrizione nel giornale, l'alienante non dovrebbe più godere di tutela giuridica se desidera ritirare unilateralmente la domanda.

Il Tribunale federale afferma che questa giurisprudenza rappresenta una modifica della prassi precedente, che finora aveva riconosciuto…