Fatti

La signora L., nata nel 1955, ha lavorato come impiegata ausiliaria al 60% presso la M. AG dal 1° marzo 1999 al 30 novembre 2000. In virtù di un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia stipulata dal datore di lavoro presso la Visana secondo la Legge sul contratto di assicurazione (LCA), ha percepito indennità giornaliere a causa di un'incapacità lavorativa del 100% fino alla fine di dicembre 2000. Il 15 dicembre 2000 si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione per richiedere le prestazioni. Tuttavia, la Cassa pubblica di disoccupazione di Basilea Campagna ha negato il diritto alle prestazioni finché l'assicurata percepiva indennità giornaliere dalla Visana.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che le indennità giornaliere erogate dalla Visana alla ricorrente nel dicembre 2000 non costituiscono pretese salariali o di indennizzo ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LADI. Secondo la giurisprudenza, per valutare il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LADI, ci si deve basare sulla legislazione AVS. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, le prestazioni assicurative in caso di infortunio, malattia o invalidità erogate da…