Fatti
Il cittadino greco M., nato il 10 ottobre 1937, entrò in Svizzera nel 1964, dove versò contributi all'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS) svizzera fino al 2002. Con decisione del 28 novembre 2002, la Cassa Federale di Compensazione gli riconobbe una rendita parziale ordinaria di vecchiaia in base a una durata contributiva di 38 anni completi. M. ha quindi richiesto che, oltre ai 38 anni e 10 mesi durante i quali ha pagato contributi, gli venissero conteggiati ulteriori 3 anni per il periodo precedente il 1964 come tempo di contribuzione.
L'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale. La Cassa di Compensazione si è associata alla posizione dell'UFAS, mentre M. ha chiesto il rigetto del rimedio giuridico.
Legge
Il Tribunale Federale afferma che la questione se al ricorrente debbano essere conteggiati anni aggiuntivi per il periodo precedente il 1964 deve essere risolta secondo il diritto svizzero, nella misura in cui questo non contrasti con il divieto di discriminazione del diritto comunitario o convenzionale.
Il Tribunale esamina se l'art. 52d dell'Ordinanza sull'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (OAVS) sia compatibile con il divieto di discriminazione del diritto comunitario o convenzionale. Conclude che i presupposti previsti dall'art. 52d OAVS per il conteggio di anni aggiuntivi sono…