Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso per riforma presentato da X. contro la signora X. La controversia verte sull'esclusione della ripartizione delle prestazioni di uscita della previdenza professionale in caso di divorzio (art. 123 cpv. 2 CC).

Il fatto che uno dei coniugi non abbia versato i contributi alla sua istituzione di previdenza sui suoi redditi accessori non permette di rifiutare la ripartizione delle prestazioni di uscita (considerandi 4.2 e 4.3).

Legge

Secondo il Tribunale federale, le prestazioni di uscita della previdenza professionale dei coniugi devono in linea di principio essere ripartite a metà (art. 122 CC). Eccezionalmente, il giudice può rifiutare la ripartizione, in tutto o in parte, quando questa risulta manifestamente iniqua per motivi relativi alla liquidazione del regime matrimoniale o alla situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC).

Il Tribunale federale ritiene che il fatto che un coniuge non sia tenuto a contribuire secondo la LPP sui suoi redditi accessori non permette di rifiutare la ripartizione a metà delle prestazioni di uscita. Il risparmio realizzato sul salario rientra negli…