Fatti
Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso contro il decreto del Gran Consiglio del Cantone di Friburgo che constata la nullità di un'iniziativa popolare cantonale intitolata "Per la gratuità dei trasporti pubblici". Questa iniziativa mirava a introdurre nella costituzione cantonale un articolo che garantisse trasporti pubblici gratuiti, di qualità e rispettosi dell'ambiente.
Il Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo aveva ritenuto che questa iniziativa fosse contraria al diritto superiore, in particolare all'articolo 81a capoverso 2 della Costituzione federale che prevede che i prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici devono coprire una parte adeguata dei costi.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la nullità dell'iniziativa. Ha proceduto a un'interpretazione letterale, storica, sistematica e teleologica dell'articolo 81a capoverso 2 Cost. ed è giunto alla conclusione che questa disposizione costituzionale federale è incompatibile con la gratuità totale dei trasporti pubblici prevista dall'iniziativa cantonale.
Secondo il Tribunale federale, l'articolo 81a capoverso 2 Cost. mira a trovare un equilibrio tra il fatto che i trasporti pubblici non devono essere troppo a buon mercato, al fine di evitare una domanda eccessiva, e il fatto che non devono nemmeno essere troppo cari per continuare a favorire il trasferimento dalla strada alla ferrovia. La formulazione "i prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici coprono una parte adeguata dei costi" esclude quindi che questa parte sia nulla, come previsto dall'iniziativa cantonale.
Il Tribunale federale ha inoltre respinto…