Fatti
Il signor D., nato nel 1948, è lavoratore autonomo. Con decisione del 5 maggio 2006, la Cassa di compensazione del Cantone di Argovia lo ha obbligato a pagare i contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2003 per un importo di Fr. 41'077.20, inclusi i costi amministrativi. Dopo aver detratto i contributi a titolo di acconto versati, gli è stato addebitato un importo residuo di Fr. 14'198.-, che ha pagato il 31 maggio 2006. Il 9 giugno 2006, la Cassa di compensazione ha emesso una decisione sugli interessi di mora per Fr. 1'005.70, corrispondenti a un interesse del 5% sull'importo di Fr. 14'198.- per 510 giorni. A seguito dell'opposizione dell'assicurato, la Cassa di compensazione ha confermato l'obbligo di pagare gli interessi di mora con decisione del 27 giugno 2006.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione. Di conseguenza, D. ha presentato un ricorso di diritto pubblico con l'obiettivo di far annullare la decisione di prima istanza e la decisione sull'opposizione.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha confermato che le disposizioni di esecuzione dell'OAVS relative all'obbligo di pagare gli interessi di mora rimangono applicabili anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003. Ai sensi dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, i lavoratori autonomi devono pagare gli interessi di mora sui contributi personali da compensare, qualora gli acconti versati siano almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non siano stati pagati entro il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di contribuzione.
Il Tribunale federale ha respinto gli argomenti del ricorrente. L'obbligo di pagare…