Fatti

La controversia opponeva X., un ex cambista, alla banca N. Bank (Svizzera) SA. X. aveva beneficiato di un piano di partecipazione istituito dal datore di lavoro, che prevedeva l'attribuzione di azioni dell'azienda a determinate condizioni, in particolare il mantenimento del contratto di lavoro. Dopo essersi dimesso, X. ha richiesto il pagamento delle azioni che gli erano state attribuite ma il cui periodo di blocco non era ancora scaduto. Il datore di lavoro ha rifiutato questo pagamento, invocando le condizioni del piano di partecipazione.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che le condizioni del piano di partecipazione erano valide e opponibili a X. Infatti, le somme assegnate nell'ambito di questo piano non costituivano un elemento della retribuzione ai sensi dell'art. 322 cpv. 1 CO, ma una gratificazione accessoria e di importanza secondaria rispetto alla remunerazione complessiva. Pertanto, l'art. 323b cpv. 3 CO, che vieta gli accordi sull'utilizzo della retribuzione nell'interesse del datore di lavoro, non trovava applicazione.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che le condizioni del piano di partecipazione, che prevedevano in particolare un periodo di blocco e il mantenimento del contratto di…