Fatti
La ricorrente, la signora [J.], aveva iscritto il proprio nome, nonché i nomi del marito e del figlio, su un modulo di raccolta firme per un'iniziativa popolare federale. Le firme erano manoscritte e leggibili, ma presentavano lo stesso aspetto calligrafico. L'autorità comunale di Wettingen scoprì l'incongruenza e avviò un procedimento penale per falsificazione elettorale. Il Tribunale d'appello del Canton Argovia condannò la signora [J.] per falsificazione elettorale ai sensi dell'art. 282 n. 1 cpv. 3 CP a una multa condonabile di Fr. 50.--.
La ricorrente presentò un ricorso per nullità e sostenne che il reato di cui all'art. 282 CP sia oggettivamente configurato solo quando l'autore abbia preso una misura idonea a falsificare il risultato della raccolta di firme. Sostenne che il suo comportamento non poteva essere considerato una falsificazione, poiché le firme dei suoi familiari erano invalide e sarebbero state cancellate dalle autorità di controllo competenti.
Legge
Il Tribunale federale respinse il ricorso e decise che la ricorrente, iscrivendo i nomi dei suoi familiari nella lista di firme, aveva tenuto un comportamento idoneo a compromettere la formazione corretta della volontà popolare espressa con la richiesta di iniziativa. Il Tribunale stabilì che la sottoscrizione personale è un requisito di validità e che la rappresentanza nella dichiarazione della volontà politica non è ammessa.
Il Tribunale si riferì alla giurisprudenza e alla dottrina, secondo cui il reato di cui all'art. 282 n. 1 cpv. 2 CP riguarda anche chi, in occasione di un'iniziativa, sottoscrive il modulo di raccolta…