Fatti

La signora V., nata nel 1964, era assicurata presso la Gerling Allgemeine Versicherungs-AG (di seguito: Gerling) contro le conseguenze di infortuni professionali in qualità di distributrice di giornali per la ditta X. AG. Il 6 marzo 2007 si è infortunata alla caviglia durante la distribuzione dei giornali. Con decisione del 28 giugno 2007 e decisione di opposizione del 21 agosto 2007, la Gerling ha negato l'obbligo di prestazione, in quanto l'assicurata non aveva subito né un infortunio né una lesione corporea simile a un infortunio.

La ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (di seguito: la ÖKK), in qualità di assicuratore malattia della signora V., ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona il 11 settembre 2007. Il tribunale cantonale, con decisione dell'8 ottobre 2008, ha riconosciuto l'esistenza di un fattore esterno e quindi di una lesione corporea simile a un infortunio, ha accolto il ricorso dell'assicuratore malattia e ha obbligato la Gerling a fornire le prestazioni legali per le conseguenze dell'evento del 6 marzo 2007.

Con ricorso, la HDI-Gerling Industrie Versicherungs AG, in qualità di successore legale della Gerling, chiede l'annullamento della decisione del tribunale cantonale e la conferma del rifiuto della prestazione. Essa giustifica ciò principalmente sostenendo che, secondo gli atti, l'assicurata non ha subito alcuna lesione del legamento.

Legge

Il Tribunale federale esamina innanzitutto se nuovi fatti e mezzi di prova siano ammissibili nel procedimento per l'attribuzione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni. Esso giunge alla conclusione che nuovi fatti e mezzi di prova possono essere presentati solo nella misura in cui la decisione dell'istanza precedente dia adito a ciò.

Per quanto riguarda il reclamo del ricorrente secondo cui l'istanza precedente ha valutato in modo contrario agli atti l'esistenza di una…