Fatti
[N.] percepiva dalla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo una rendita di orfano di madre. A partire dall'aprile 1991 riceveva inoltre dalla Cassa di compensazione del Cantone di Zugo una rendita per figli come supplemento alla rendita di vecchiaia di suo padre. Il 14 aprile 1992 la Cassa di compensazione del Cantone di Zugo emise una decisione di restituzione, contro la quale [N.] presentò ricorso il 17 giugno 1992. La Cassa di compensazione trasmise il ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo, dove arrivò il 22 giugno 1992. Il Tribunale amministrativo, con decisione del 13 agosto 1992, non entrò nel merito del ricorso, in quanto né sul ricorso né sulla busta era presente la firma dell'assicurato o del suo rappresentante.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso che il tribunale cantonale non avrebbe dovuto respingere il ricorso per mancanza di firma senza prima concedere a [N.] un termine adeguato per sanare il difetto. Ciò deriva dal principio processuale generale che scaturisce dal divieto di formalismo eccessivo e che vale anche nel…