Fatti
La signora N., nata nel 1960, si è rivolta all'ufficio AI (Assicurazione Invalidità) del Cantone di Turgovia il 18 settembre 2006, facendo riferimento a un incidente subito il 9 novembre 2003 con distorsione della colonna cervicale, per richiedere una rendita. Nell'ambito degli accertamenti medici, l'ufficio AI ha richiesto una perizia. Il 3 febbraio 2009, l'ufficio AI ha comunicato all'assicurata che era necessaria una nuova perizia presso la Stazione Medica di Accertamento (MEDAS) X. Tuttavia, l'assicurata si è rifiutata di sottoporsi a una nuova perizia, in quanto ciò avrebbe comportato l'ottenimento di una "seconda opinione" non consentita.
L'ufficio AI ha quindi emesso una "decisione intermedia" in cui ha confermato la necessità della perizia. Contro questa decisione, l'assicurata ha presentato un ricorso, respinto dal Tribunale Amministrativo del Cantone di Turgovia. Successivamente, l'assicurata si è rivolta al Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Federale afferma che l'ordine di una perizia da parte dell'assicuratore non costituisce in linea di principio una decisione intermedia impugnabile, in quanto la persona assicurata non subisce un pregiudizio irreparabile. Solo le decisioni intermedie relative a motivi di ricusazione sono autonomamente impugnabili.
Il Tribunale Federale conferma il suo…