Fatti

Il Dipartimento degli Interni del Cantone di Argovia ha concesso ai fidanzati F. e B. il 20 giugno 1997 l'autorizzazione a portare, a partire dal matrimonio, il cognome della moglie "B." come cognome di famiglia. Allo stesso tempo, ha fissato una tassa statale di Fr. 150.-, una tassa di cancelleria di Fr. 20.- e un rimborso spese di Fr. 14.90, per un totale di Fr. 184.90. B. ha presentato senza successo un reclamo contro questa tassa presso il Consiglio di Stato e successivamente presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia.

B. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo e la dichiarazione di incostituzionalità della regolamentazione delle tasse. Ha denunciato una violazione dell'art. 4 cpv. 1 e 2 della vecchia Costituzione federale (aCF) nonché degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico. Ha affermato che la tassa contestata viola l'art. 4 cpv. 2 aCF, in quanto tratta in modo diverso le coppie di sposi che desiderano il cognome della moglie come cognome di famiglia rispetto alle coppie che scelgono il cognome del marito. Questa disparità di trattamento non può essere giustificata da ragioni biologiche o funzionali.

Il Tribunale federale ha constatato che la regolamentazione del Codice civile federale, secondo la quale il cognome del marito diventa automaticamente il cognome di famiglia mentre per il cognome della moglie è necessaria un'autorizzazione, contrasta con il principio costituzionale della parità tra i…