Fatti
A. è proprietario di un immobile nel centro storico di Lucerna. D. è proprietario del fondo confinante. A. ha presentato una domanda di costruzione per la ristrutturazione e la trasformazione del suo edificio commerciale. D. ha presentato un'opposizione di diritto pubblico. È stata rilasciata l'autorizzazione edilizia e l'opposizione è stata respinta. D. ha impugnato la decisione con un ricorso amministrativo. Il 30 maggio 1994 le parti hanno concordato che A. avrebbe pagato a D. 30'000 franchi a titolo transattivo e D. avrebbe ritirato il ricorso amministrativo. A. ha trasferito l'importo, dopodiché D. ha ritirato il ricorso.
In seguito A. ha presentato una causa contro D. chiedendo di essere obbligato a rimborsare i 30'000 franchi. Le istanze precedenti hanno accolto la domanda, in quanto l'accordo del 30 maggio 1994 è stato considerato contrario ai buoni costumi e quindi nullo. D. ha impugnato la sentenza del Tribunale superiore con un ricorso.
Legge
Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 CO, un contratto è nullo se è contrario ai buoni costumi. La contrarietà ai buoni costumi può riguardare il contenuto del contratto o lo scopo perseguito con esso.
L'esercizio di rimedi giuridici è in linea di principio legittimo, a meno che non sia abusivo, di malafede o contrario alla buona fede. La rinuncia onerosa a un rimedio giuridico nella procedura edilizia è contraria ai buoni costumi solo se mira unicamente a ridurre il danno da ritardo incombente sul committente dei lavori. Se, invece, vengono presi in considerazione…