Fatti

Il figlio Z., nato il 12 aprile 1962, dopo il divorzio dei suoi genitori nel 1980 ha completato un apprendistato come addetto all'assistenza automobilistica, che ha concluso nel 1982. Il 22 gennaio 1985 sua madre, in nome e per conto di Z., ha presentato al Tribunale distrettuale di Hinwil una domanda di mantenimento contro il padre H. U. Z. ha chiesto che il padre pagasse un adeguato contributo di mantenimento per la durata della sua formazione scolastica, del successivo apprendistato e per il periodo dall'inizio delle lezioni private fino all'inizio della scuola.

Il Tribunale distrettuale di Hinwil ha accolto sostanzialmente la domanda. Il padre ha quindi presentato ricorso al Tribunale cantonale di Zurigo, che lo ha accolto e respinto la domanda. Di conseguenza, il figlio Z. ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC mira alla realizzazione di una formazione professionale. Questo non deve essere inteso in senso stretto e comprende non solo la vera e propria formazione professionale, ma anche il piano di vita professionale. Tuttavia, il diritto agli alimenti oltre la maggiore età sussiste solo se il piano di formazione è stato delineato almeno nelle sue linee generali prima del raggiungimento della maggiore età.

Nel caso in questione, il ricorrente aveva inizialmente svolto un anno di scuola professionale dopo la fine della scuola, per poter prendere una decisione migliore sulla scelta professionale. La formazione come addetto all'assistenza automobilistica da lui allora scelta è stata regolarmente completata. In queste circostanze, il ricorrente non ha…