Fatti

In questo caso si trattava del rifiuto della nomina di un difensore d'ufficio per X. in un procedimento di internamento a scopo assistenziale. La Commissione Psichiatrica Cantonale aveva respinto la richiesta di X. di nomina di un difensore d'ufficio con la motivazione che l'indigenza non era stata dimostrata.

X. ha quindi presentato ricorso al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale ha affermato che ai sensi dell'art. 397f cpv. 2 CC, il giudice nel procedimento di valutazione giudiziale dell'internamento a scopo assistenziale deve nominare un difensore alla persona interessata se necessario. La violazione di questa disposizione può essere denunciata con ricorso.

Tuttavia, nel caso in esame l'art. 397f cpv. 2 CC non era controverso, poiché X. aveva già un difensore di sua scelta dall'inizio di gennaio 1987. Si trattava solo di chi dovesse remunerare tale difensore.

Il diritto civile federale non prevede che il difensore nominato ai sensi dell'art. 397f cpv. 2 CC debba agire a spese della collettività in ogni caso. Una tale soluzione non sarebbe giustificata nei casi in cui vi siano sufficienti mezzi propri per indennizzare il…