Fatti
A., nata nel 1986, ha lavorato come addetta al buffet presso l'hotel B. a X. nell'ambito di contratti stagionali dal 2008. Il 9 agosto 2018 si è annunciata al Centro Regionale di Collocamento (RAV) per la mediazione al lavoro a partire dal 15 ottobre 2018. Poiché A. era incinta e la sua data di parto era fissata per il 5 dicembre 2018, il RAV l'ha informata che sarebbe stata esentata dalla ricerca di lavoro per due mesi prima del parto, ovvero a partire dal 5 ottobre 2018.
Il 23 ottobre 2018 il RAV ha trasmesso il caso all'Ufficio per l'Industria, il Commercio e il Lavoro (DIHA) per chiarire l'idoneità al collocamento. Con decisione del 7 novembre 2018, il DIHA ha negato l'idoneità al collocamento dell'assicurata a partire dal 15 ottobre 2018, citando le scarse possibilità di successo nella ricerca di lavoro a causa della breve disponibilità tra l'inizio della disoccupazione e la data del parto, nonché i successivi 14 settimane di congedo di maternità.
Contro questa decisione, A. ha presentato reclamo. Il Tribunale Cantonale del Vallese ha accolto il reclamo con decisione del 20 maggio 2019 e ha riconosciuto all'assicurata il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione per il periodo dal 15 ottobre 2018 al 29 novembre 2018.
Il DIHA ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, chiedendo la conferma della decisione di opposizione del 30 gennaio 2019.
Legge
Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione del Tribunale Cantonale del Vallese.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, l'idoneità al collocamento di una donna incinta che si candida per posti a tempo indeterminato non può essere limitata al solo periodo fino alla data del parto. La gravidanza e il parto non possono essere considerati come una disponibilità limitata a una data specifica, che ostacolerebbe in linea di principio l'idoneità al collocamento. Piuttosto, devono essere prese in considerazione anche le…