Fatti

Il Comune di Lancy ha affittato un locale appartenente alla società Sibra Management S.A. per metterlo a disposizione di un'associazione di quartiere. Il contratto di locazione doveva scadere il 31 marzo 1986, ma il Comune di Lancy si è opposto alla risoluzione e ha richiesto la proroga giudiziale del contratto per una durata di due anni.

Il Tribunale delle locazioni del Cantone di Ginevra ha respinto la richiesta, ma la Camera d'appello in materia di locazioni del Cantone di Ginevra ha annullato questa sentenza e prorogato il contratto di locazione fino al 31 marzo 1988. La società Sibra Management S.A. ha quindi presentato un ricorso di riforma al Tribunale federale contro la decisione della Camera d'appello.

Legge

Il Tribunale federale ha prima esaminato la questione della qualificazione del locale come "locale commerciale" ai sensi dell'art. 267a CO. Sebbene la nozione di "locale commerciale" non sia definita chiaramente dalla legge, il Tribunale federale ha concluso, dopo un'analisi approfondita della giurisprudenza e della dottrina, che il locale in questione potesse essere considerato un locale commerciale, in quanto messo a disposizione di un'associazione di quartiere per svolgere varie attività culturali e sociali, il che costituiva un uso sufficientemente stretto con lo scopo dell'associazione.

Il Tribunale federale ha quindi esaminato l'argomento della società Sibra Management S.A. secondo cui le condizioni di applicazione dell'art. 267a CO non erano soddisfatte, in quanto la risoluzione del contratto di locazione avrebbe avuto conseguenze penose solo per l'associazione di quartiere e non per il Comune di Lancy in quanto…