Fatti
Il signor C., nato nel 1942, ha subito un infortunio sul lavoro il 6 marzo 1990 come saldatore di officina, con una frattura del radio destro scomposta. A partire da giugno 1990 era nuovamente completamente abile al lavoro. Nel maggio 1995 è stata eseguita una rimozione di materiale metallico e nel luglio 1996 il Comune X ha segnalato una ricaduta. La SUVA, con decisione del 25 agosto 1997, ha riconosciuto al signor C. una rendita d'invalidità del 10% a decorrere dal 1° giugno 1997 nonché un'indennità per integrità del 5%.
Accogliendo parzialmente il ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea Campagna, con decisione del 6 ottobre 1999, ha riconosciuto al signor C. una rendita in base a un grado d'invalidità del 36%. Sia il signor C. che la SUVA hanno presentato ricorso di diritto amministrativo.
Legge
Per la determinazione del reddito d'invalidità, in linea di principio si può fare riferimento ai salari tabellari secondo le rilevazioni sulla struttura salariale (LSE) dell'Ufficio federale di statistica oppure ai dati della documentazione interna dei posti di lavoro (DAP) della SUVA. Tuttavia, i dati DAP devono soddisfare determinati requisiti per poter essere utilizzati come base.
Ciò significa che oltre alla presentazione di almeno cinque fogli DAP, devono essere fornite anche indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro documentati che possono essere presi in considerazione a causa della disabilità, sul…