Fatti

Il 2 aprile 2012, Y. ha presentato al Tribunale dei contratti di locazione e affitto del Cantone di Ginevra una richiesta di misure provvisorie contro X. Con ordinanza del 22 maggio 2012, il tribunale si è dichiarato incompetente, ritenendo che il rapporto contrattuale tra le parti non potesse essere qualificato come contratto di locazione. Facendo riferimento all'art. 17 dell'ex legge ginevrina del 28 novembre 2010 di applicazione del Codice civile svizzero e di altre leggi federali in materia civile (aLaCC), il tribunale ha statuito senza riscuotere emolumenti né accordare spese.

X. ha interposto ricorso contro questa decisione riguardante solo la questione delle spese. La Camera dei contratti di locazione e affitto della Corte di giustizia ha respinto il ricorso, statuendo anch'essa senza spese né indennità. X. ha quindi presentato un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario di diritto costituzionale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto ritenuto che il ricorso in materia civile fosse ammissibile in virtù dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, poiché la questione se l'art. 116 cpv. 1 CPC autorizzi il diritto cantonale a escludere l'attribuzione di spese solleva una questione giuridica di principio che non è stata ancora risolta dal Tribunale federale.

Nel merito, il Tribunale federale ha giudicato che l'art. 116 cpv. 1 CPC consente al diritto cantonale di prevedere esenzioni più ampie rispetto al diritto federale, sia in materia di spese giudiziarie che di spese di procedura. I lavori…