Fatti
Il caso riguarda un'assicurata che, dopo il suo pensionamento, aveva praticamente esaurito il suo patrimonio liquido di circa 88.600 franchi nell'arco di 15 mesi e successivamente si era iscritta per ottenere le prestazioni complementari. L'ufficio competente per i contributi sociali di Basilea Città aveva determinato un patrimonio ipotetico, in quanto, secondo l'autorità, l'assicurata aveva vissuto al di sopra delle sue possibilità. L'assicurata sosteneva che si dovesse partire dalla situazione patrimoniale effettiva.
Legge
Il Tribunale federale ha negato l'applicabilità dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC nel caso in questione. Ha affermato che il sistema delle prestazioni complementari non offre alcun mezzo legale per effettuare un "controllo dello stile di vita" e chiedersi se un richiedente abbia vissuto in passato all'interno o al di sopra di un "limite di normalità". Piuttosto, le autorità devono partire dalle condizioni effettive, se un richiedente dispone dei mezzi necessari per coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale.
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